Lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione ed imprese di servizi tessili e medici affini: rinnovo del CCNL.

Con l’ipotesi di accordo 28 marzo 2023, Assosistema Confindustria e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini. Le organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle parti datoriali l’avvenuto scioglimento della riserva entro il 31 maggio 2023.

Minimi tabellari

Il trattamento economico contrattuale è costituito dal TEM, composto dalla retribuzione di modulo e dagli scatti di anzianità e dal TEC, composto da TEM, elemento perequativo, previdenza integrativa, assistenza sanitaria integrativa, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, supplementare, squadre, flessibilità, disciplina dell’orario di lavoro, tredicesima mensilità, T.F.R. e tutte le indennità maggiorazioni e trattamenti economici ulteriori e integrativi previsti dal CCNL.

Gli aumenti stabiliti dall’accordo con riferimento al livello base B1 sono suddivisi nelle seguenti tranche:

– € 40 dal 1° marzo 2023;

– € 45 dal 1° maggio 2024;

– € 50 dal 1° maggio 2025;

– € 20 dal 1° ottobre 2025.

Al personale in forza al 1° aprile 2023 la quota di marzo sarà calcolata al netto delle variabili del mese stesso.

A causa della situazione di crisi dovuta alla mancata revisione dei contratti e dall’aumento dei costi, per le aziende che hanno avuto nell’anno 2022 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore sanitario gli aumenti sono stabiliti con le seguenti modalità:

– € 20 dal 1° marzo 2023;

– € 20 dal 1° dicembre 2023;

– € 50 dal 1° giugno 2024;

– € 65 dal 1° aprile 2025.

Tali aziende dovranno sottoscrivere un apposito accordo aziendale entro aprile 2023 nel quale verrà indicato il valore dell’incidenza del fatturato derivante dal settore sanitario sul totale del fatturato. Per le aziende con più sedi si farà riferimento al totale del fatturato del gruppo.

Elemento perequativo

L’importo dell’elemento perequativo, nella misura di € 260 annui per il 2023, viene elevato a € 300 annui per il 2024 e a € 350 annui per il 2025.

Trasferta

I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati in una località diversa e distante più di 25 Km. rispetto a quella dove svolgono normalmente la propria attività, hanno diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi tra le parti.

Preavviso

Con riferimento al periodo di preavviso, per gli operai delle Operativa Centrato/Base la durata viene stabilita in 14 giorni.

Assistenza integrativa

La contribuzione a carico dell’azienda al Fondo Fasiil è fissata in € 10,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024 e in € 12,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a € 18,00 da corrispondere con le modalità previste dal CCNL, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Lavoro a termine

Attività stagionali

Le Parti definiscono stagionali le attività delle lavanderie industriali che operano per le strutture turistico-ricettive e della ristorazione (in particolare lavorazioni svolte nei reparti della logistica, magazzino, manutenzione e produzione).

Sono considerate stagionali quelle attività connesse a picchi o intensificazioni dell’attività produttiva, non gestibili esclusivamente con le risorse presenti in azienda.

In tali casi, è consentita la stipula di contratti a termine stagionali tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore, di durata complessiva non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno.

L’accordo in parola stabilisce che le Parti potranno prevedere ulteriori 15 giorni per esigenze legate alla cadenza delle festività in particolari periodi di calendario.

Contratto di somministrazione

Il numero massimo di lavoratori da impiegare con contratto di somministrazione non può superare, nell’arco di 12 mesi, la media del 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice. In ogni caso, è consentita la stipulazione di 5 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

Fermo restando il limite complessivo tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione pari al 35% in media annua riferita all’anno solare precedente l’assunzione, la percentuale del 10% può essere incrementata fino al 20% con accordo aziendale, quando si verificano le seguenti esigenze:

– costituzione di imprese start-up per un periodo non superiore a 12 mesi;

– in funzione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza nazionale e territoriale con durata da definirsi a livello aziendale;

– subentro in un nuovo appalto per un periodo non superiore a 12 mesi.

Lavoro a tempo parziale

In caso di clausole elastiche e flessibili, sarà corrisposta una maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell’incidenza sugli istituti indiretti e differiti.

Le prestazioni di lavoro supplementare sono compensate con corrispondenti quote orarie della retribuzione diretta, maggiorata del 15%. La misura stabilita per la maggiorazione è comprensiva dei riflessi degli istituti indiretti e differiti.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i lavoratori in forza alla data del 1° aprile 2023.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.

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