ISCRO: domande dal 1° agosto al 31 ottobre 2024.

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 142 a 155 L. n. 213/2023) ha confermato in via strutturale il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). a regime, dal 1° gennaio 2024. L’INPS ha fornito le istruzioni utili alla presentazione della domanda con la circolare n. 84 del 2024.

A chi spetta

L’ ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non essere pensionati o beneficiari di assegno di inclusione (D.L. n. 48/2023, convertito, con Modificazioni, dalla legge 3 n. 85/2023);

c) reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) reddito dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 12.000 euro;

e) regolarità di versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di indennità ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato viene verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione.

N.B. La prestazione ISCRO è, compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

Requisiti di reddito

Il richiedente deve aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

N.B. Il reddito da prendere a riferimento è quello prodotto per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevabile dal:

– quadro “RE” nel caso di attività professionale individuale;

– quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo;

– quadro “LM” per i soggetti in regime forfettario.

Misura e durata della prestazione

L’indennità ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

N.B. La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro nè superare l’importo mensile di 800 euro.

La misura è erogata per sei mensilità, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurative e non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

Presentazione della domanda

I potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione. La procedura telematica di richiesta sarà disponibile a partire dal 15 giugno di ogni anno, accedendo alla sezione “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.

In particolare, per il 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

Successivamente alla presentazione della domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Nel modello di presentazione della domanda, l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’INPS.

Decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

1) titolarità di trattamento pensionistico diretto;

2) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;

3) titolarità dell’assegno di inclusione;

4) cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;

N.B. Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO posta in decadenza.

Cumulabilità e compatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’APE sociale e con l’Assegno di inclusione.

L’indennità ISCRO è altresì incompatibile con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

E’ ammessa, invece, la compatibilità con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza

Misure di politiche attive

L’erogazione della indennità ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.

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