Internet e privacy sul lavoro.

Il Garante della privacy, con il provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021, ha affermato che è possibile sanzionare il datore di lavoro per violazione delle disposizioni sul controllo a distanza indipendentemente da specifici accordi sindacali.

A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, il Garante, nel provvedimento in questione, ha disposto una sanzione di € 84.000 per illecito trattamento dei dati del personale. Il provvedimento riguarda un datore di lavoro che ha installato ed utilizzato un sistema di registrazione degli accessi ad internet, tale da registrare la cronologia dei siti internet visitati ed il tempo di navigazione per ciascun sito, nonché la memorizzazione e la conservazione di dati associati a ciascun dipendente per un lungo periodo di tempo. Si ritiene opportuno specificare che, la posta elettronica e le applicazioni disponibili in rete sono strumenti di lavoro, ma i software che permettono la memorizzazione delle attività costituiscono sistemi di controllo indiretto, tali da necessitare il rispetto delle disposizioni sulla privacy e sulla protezione dei dati. Per tale ragione, le norme essenziali nelle quali far rientrare la redazione dei documenti relativo ai controlli leciti sono:

  • in ambito Gdpr, gli artt. 5, 13, 24, 25, 88;
  • in ambito ordinamento italiano, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Ed infine, solo in alcuni casi, si considera vigente anche il provvedimento 1° marzo 2007 del Garante della privacy.

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