Interesse e somme aggiuntive: tassi in aumento da marzo 2023.

L’INPS, nella circolare n. 31 del 20 marzo 2023, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,5% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,5% annuo.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 22 marzo 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso dello 3,5% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

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