Integrazione del Reddito di Cittadinanza: Indicazioni INPS.

L’INPS, con il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021, ha specificato le modalità ed i termini di erogazione dell’integrazione al Reddito di Cittadinanza spettante ai percettori del sussidio in sostituzione dell’assegno temporaneo per il nucleo familiare. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che la verifica dei criteri di spettanza, viene effettuata direttamente dall’Istituto, sulla base dei dati già dichiarati dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza e l’importo che sarà riconosciuto varia in base al reddito di riferimento ed alla composizione del nucleo familiare. Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico e sono, inoltre, maggiorati di € 50,00 per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo. Si aggiunge, altresì, che in caso di affido condiviso del minore, avente diritto all’assegno temporaneo, lo stesso assegno viene corrisposto in forma di integrazione RdC, senza corrispondere il 50% dell’importo complessivo al secondo genitore affidatario, che non faccia parte del nucleo familiare beneficiario del RdC. Si ritiene opportuno comunicare, che l’importo di tale integrazione è variabile da € 142,40 ad € 217,80.

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