14 Set Infortunio o malattia professionale: rivalutate le rendite per danno biologico
L’INAIL, con la circolare n. 41 del 12 settembre 2023, opera la rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Tabella di indennizzo
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2023, n. 105 è stata approvata la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale e trova applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 1121-1126.
Si tratta di una tabella unica, senza distinzione di genere e i relativi valori capitali, riferiti al grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15% e all’età dell’infortunato e del tecnopatico, sono comprensivi dei citati aumenti straordinari e vengono rivalutati annualmente, secondo i meccanismi previsti dalla legge di stabilità 2016, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento.
Incremento ratei di rendita
Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%. Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.
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