15 Feb Industrie del vetro, lampade e display: rinnovato il CCNL.
Con l’ipotesi di accordo 10 febbraio 2023, ASSOVETRO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno rinnovato il CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display. L’accordo è subordinato allo scioglimento della riserva da effettuarsi entro il 15 marzo 2023.
Una tantum
A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo è corrisposta una somma una tantum pari ad € 122, uguale per tutti i lavoratori, da erogarsi con la retribuzione del mese di marzo 2023. L’importo è onnicomprensivo e non ha riflessi su altri istituti contrattuali e di legge, diretti ed indiretti, compreso il TFR.
Minimi tabellari
L’accordo stabilisce un aumento dei minimi tabellari pari a € 153 a regime al livello D1, da corrispondere in 3 tranche, con le seguenti decorrenze:
– € 61 dal 1° marzo 2023;
– € 45 dal 1° gennaio 2024;
– € 47 dal 1° aprile 2025.
Per le aziende della produzione di vetro piano, di lana e filati di vetro, delle seconde lavorazioni del vetro piano e per le aziende del vetro artistico e tradizionale, gli incrementi retributivi mensili decorrono rispettivamente dal: 1° marzo 2023, dal 1° aprile 2024 e dal 1° luglio 2025.
Lavoro notturno
La maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati spetta al lavoratore adibito anche solo temporaneamente al lavoro notturno compreso in turni avvicendati.
Dal 1° gennaio 2025, l’indennità in cifra fissa per turno notturno viene elevata:
– a € 7,5 per turno (settore Vetro);
– a € 5,5 per turno (settore Lampade).
Classificazione del personale
Con l’accordo in parola, le parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica per l’esame di nuove figure professionali e per l’eventuale inserimento dei profili delle terze lavorazioni del vetro nel sistema di classificazione del prossimo rinnovo contrattuale. I lavori della Commissione Paritetica dovranno iniziare entro il primo semestre del 2023 e terminare entro dicembre 2024.
Ferie
Per i lavoratori che abbiano esaurito i permessi per ROL ed ex festività, è ammessa la fruizione in gruppi di 4 ore delle ferie maturate, nel limite massimo di 2 giorni l’anno.
In merito all’istituto delle ferie solidali, fatte salve eventuali regolamentazioni aziendali già adottate, l’accordo definisce le Linee guida per l’attivazione della Banca Ore Solidale.
Permessi
Donatori di midollo osseo
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l’effettuazione degli accertamenti, del prelievo, delle giornate di degenza necessarie al prelievo e a quelle di convalescenza, debitamente documentati e certificati, ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia.
Permessi per violenza di genere
Le lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di 5 mesi, fermo restando quanto già stabilito dalla legge per i primi 3 mesi di astensione.
L’azienda potrà prevedere, fino a un massimo di 4 ore di formazione all’anno per promuovere l’adozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema.
Preavviso
Per gli impiegati sono stabiliti i seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati
Anni di servizio | Durata (mesi) | ||
Cat. E | Cat. C e D | Cat. EA e B | |
Fino a 10 | 1 e 1/2 | 2 | 3 |
Oltre 10 | 2 | 3 | 4 |
Lavoro agile
Con l’accordo in parola, le Parti predispongono le Linee guida sul lavoro in modalità agile.
Assistenza integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
A decorrere dalla stessa data, è prevista una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell’azienda pari a € 14 mensili; i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite.
Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione dell’accordo, forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti definiranno, entro il 31 dicembre 2023, con accordo aziendale, come erogare il suddetto contributo, da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. Con tale accordo potranno essere definite le modalità per l’eventuale confluenza nel fondo condiviso.
Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Sorry, the comment form is closed at this time.