Industrie degli occhiali: nuovo CCNL.

Con l’ipotesi di accordo 28 aprile 2023, Anfao (assistita da Confindustria Moda) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che producono occhiali e articoli inerenti all’occhialeria.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza maggio 2023, marzo 2024 e febbraio 2025, i nuovi importi dell’E.r.n. risultano i seguenti:

LivelliImporti mensili
dal 1.5.2023dal 1.3.2024dal 1.2.2025
ASG/consolidato2.323,952.383,032.453,19
ASG/centrato2.319,662.378,632.448,66
ATG/consolidato2.200,872.256,832.323,28
ATG/centrato2.124,052.178,052.242,18
AQ/consolidato1.966,192.014,692.074,05
AQ/centrato1.887,961.935,961.992,96
AQ/base1.834,241.880,871.936,25
AO/consolidato1.798,401.844,121.898,42
AO/centrato1.698,501.741,681.792,96
AO/base1.380,431.469,431.559,43

Premio di professionalità

L’importo mensile del premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), che non incide sugli istituti contrattuali e/o legali diretti e indiretti, compreso il TFR, deve essere ripartito secondo le seguenti percentuali:

Comportamenti organizzativiArea operativaArea qualificata
Centrato 2’ liv.Consolidato 3’ liv.Base 3S liv.Centrato 4’ liv.
Flessibilità professionale100%70%
Trasferimento competenze30%70%70%
Leadership30%30%
Totale PPVAEuro 14,00Euro 16,00Euro 18,00Euro 20,00

Nel caso in cui in un determinato periodo venga richiesto al lavoratore un solo comportamento organizzativo, il premio verrà riconosciuto al 100%. Il premio stesso, comunque, non potrà superare il valore del 100% nel caso di attivazione di più comportamenti organizzativi.

Elemento perequativo

Dall’anno 2023, l’importo dell’elemento perequativo è elevato a € 360,00 annui.

Banca ore

Dal 1° gennaio 2024 potranno confluire nella banca ore il 50% delle ore straordinarie successive alle prime 24 ore di straordinario e il 50% del lavoro supplementare successivo alle prime 12 ore, nel caso di contratto di lavoro part-time.

Malattia

In caso di malattia, i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 13 mesi (elevati a 18 nei casi delle gravi patologie elencate dal CCNL e di ulteriori 2 mesi nel caso di patologie oncologiche). Ai fini del raggiungimento di tali limiti massimi, le assenze frazionate nell’arco di 30 mesi (912 giorni) si sommano. I periodi di ricovero ospedaliero e di ricovero in day hospital non vengono computati ai fini della conservazione del posto.

Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto, a richiesta, a un periodo di aspettativa (non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio) della durata massima di 6 mesi in caso di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapie salvavita.

Ai fini del raggiungimento del periodo di 30 mesi non rientrano i periodi di aspettativa.

Formazione continua

Ai lavoratori spettano 8 ore di formazione nell’anno 2024 e 8 ore nell’anno 2025 fruibili anche nell’ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive da svolgersi durante l’orario di lavoro.

Permessi

Permessi per nascita di un figlio

Al lavoratore padre in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio, sono concessi 10 giorni di permesso retributivo, anche non continuativi, da fruire nei 2 mesi precedenti o nei 5 mesi successivi al parto, anche contestualmente al congedo di maternità della madre.

Permessi per genitori di figli con DSA

I genitori di studenti del primo ciclo d’istruzione con DSA che siano impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto ai permessi necessari per l’assorbimento dei compiti genitoriali.

Permessi per vittime di violenza di genere

La lavoratrice dipendente inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per partecipare al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. In caso di prolungamento dei suddetti percorsi, l’astensione potrà essere prolungata fino a un massimo di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell’azienda.

Aspettativa

Le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita potranno richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni complessivi).

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda a Sanimoda è fissato in € 15,00 mensili per lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 9 mesi, per 12 mensilità.

La contribuzione non è dovuta dalle aziende che già aderiscono a un fondo sanitario con costi pari o superiori alla suddetta quota: in caso di costi inferiori, le aziende integreranno la contribuzione oppure aderiranno al Sanimoda.

Dal 1° gennaio 2024, attraverso il fondo Sanimoda, sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori un’assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla suddetta data. L’assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico dell’azienda pari a € 2,00 mensili per lavoratore, per 12 mensilità.

Il contributo sarà versato al fondo Sanimoda con i medesimi tempi e modalità di quello sanitario.

Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene prevista una copertura assicurativa pari o superiore a quella garantita da Sanimoda.

Lavoro a termine

Per i contratti di durata fino a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% rispetto a quello della generalità dei lavoratori.

Lavoro a tempo parziale

Vengono introdotte le seguenti modifiche.

Limiti percentuali

Le aziende accolgono le richieste di instaurazione/trasformazione di rapporti a tempo parziale entro il limite dell’8% dei lavoratori a tempo indeterminato.

È ammessa entro il limite complessivo del 10% la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nei casi di assistenza a persone convivente inabile ai sensi della legge n. 104/1992, nonché per favorire la frequenza di corsi di formazione continua.

Le aziende accoglieranno – nel limite di un ulteriore 4% – le richiese di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 13 anni di età.

Lavoro ripartito

La disciplina viene abrogata.

Lavoro agile

La disciplina del lavoro agile, nel quadro disciplinato dalle norme di legge, potrà essere regolata a livello aziendale tenuto conto dei principi contenuti nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

Previdenza integrativa

Dal 1° luglio 2024, il contributo a carico dell’azienda al Previmoda è elevato al 2%, per 13 mensilità.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Ove non sia indicata una decorrenza diversa, le modifiche introdotte decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

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