Indennità antitubercolari: importi aggiornati per il 2023.

Nella circolare n. 9 del 27 gennaio 2023, l’INPS comunica l’aggiornamento degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2023. Le indennità antitubercolari sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione, erogate dall’INPS, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, in caso di malattia tubercolare.

Hanno diritto all’assistenza antitubercolare anche i titolari di pensione o i titolari di rendita nonché i loro familiari.

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 novembre 2022 – circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 e il valore definitivo per l’anno 2021- le percentuali di variazione sono pari rispettivamente al 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Pertanto la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022, con i nuovi importi, di seguito riportati:

a) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

– 1°gennaio 20212 euro 13,76

– 1°gennaio 2023 euro 14,76

b) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

– 1° gennaio 2022 euro 6,86

– 1°gennaio 2023 euro 7,36

c) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

– 1°gennaio 2022 euro 22,92

– 1°gennaio 2023 euro 24,59

d) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

– 1°gennaio 2022 euro 11,46

– 1°gennaio 2023 euro 12,30

e) Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

– 1°gennaio 2022 euro 92,49

– 1°gennaio 2023 euro 99,24

Se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 14,76, dovrà essere erogata quest’ultima.

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