Incremento pensioni minime: ricalcolo da luglio.

L’INPS, nel messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, torna ad occuparsi di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ai sensi della Legge di Bilancio 2023.

Sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d’ufficio l’incremento in oggetto, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

Trattamenti pensionistici interessati

L’incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, incluse le:

– pensioni del fondo clero (cat. 066);

– pensioni ex ENPAO (cat. 076);

– pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE.

Criteri applicativi

L’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui import a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

In particolare:

– nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;

– nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;

– per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

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