INAIL: le retribuzioni convenzionali per il calcolo del premio assicurativo.

L’INAIL, con la circolare n. 13 del 2 marzo 2022, ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali ai lavoratori operanti all’estero per l’anno 2022. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che le retribuzioni di cui trattasi, disciplinate dal Dl 317/1987, rappresentano la base imponibile, per la determinazione dei contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori operanti all’estero, in Paesi con cui non sono in vigore accordi internazionali di sicurezza sociale.

Si aggiunge, altresì, che le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, mentre resterebbero escluse dall’ambito di applicazione altre tipologie di rapporto di lavoro non subordinato, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, per i collaboratori impiegati in Paesi esteri con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale il premio assicurativo dovrà comunque essere calcolato sulla retribuzione effettiva, rispettando i minimali e massimali previsti.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno comunicare, che le retribuzioni convenzionali mensili, fissate dal citato Decreto, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni non sono frazionabili.

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