Il riposo giornaliero si aggiunge al riposo settimanale, anche se lo precede direttamente.

La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata a fornire chiarimenti in merito alla concessione di periodi di riposo giornaliero in occasione della concessione di periodi di riposo settimanale.

Il caso

Un macchinista impiegato dalla società ferroviaria nazionale ungherese, impugna dinanzi alla Corte di Miskolc la decisione del suo datore di lavoro di non concedergli un periodo di riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive (di cui il lavoratore deve beneficiare nel corso di ogni periodo di 24 ore in forza della direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro) quando tale periodo precede o segue un periodo di riposo settimanale o un periodo di ferie. La Società, dal canto suo, afferma che poiché il contratto collettivo applicabile nel caso di specie concede un periodo di riposo settimanale minimo nettamente superiore (almeno 42 ore) a quello richiesto dalla direttiva (24 ore), il proprio dipendente non è affatto danneggiato dalla sua decisione.

In sostanza la Corte di Miskolc chiede alla Corte di giustizia se, in forza della direttiva, un periodo di riposo giornaliero concesso in modo da risultare contiguo a un periodo di riposo settimanale faccia parte di quest’ultimo.

La sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 2 marzo 2023 alla causa C-477/21, rileva innanzi tutto che i periodi di riposo giornaliero e settimanale costituiscono due diritti autonomi che perseguono obiettivi diversi:

– il riposo giornaliero consente al lavoratore di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un determinato numero di ore che non solo devono essere consecutive, ma anche seguire direttamente un periodo di lavoro;

– il riposo settimanale consente al lavoratore di riposarsi nell’arco di ogni periodo di sette giorni. Di conseguenza, è necessario garantire ai lavoratori il godimento effettivo di ciascuno di tali diritti.

Orbene, una situazione in cui il riposo giornaliero faccia parte del riposo settimanale svuoterebbe del suo contenuto il diritto al riposo giornaliero, privando il lavoratore dell’effettivo godimento di quest’ultimo, quando egli beneficia del suo diritto al riposo settimanale.

In tale contesto, la Corte constata che la direttiva non si limita a fissare globalmente un periodo minimo a titolo del diritto al riposo settimanale, ma precisa espressamente che tale periodo si aggiunge a quello collegato al diritto al riposo giornaliero. Ne consegue che il periodo di riposo giornaliero non fa parte del periodo di riposo settimanale ma si aggiunge ad esso, anche se precede direttamente quest’ultimo.

La Corte rileva altresì che le disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ungherese, rispetto alla direttiva, per la durata minima del riposo settimanale non possono privare il lavoratore di altri diritti che gli sono conferiti da tale direttiva, e in particolare del diritto al riposo giornaliero. Pertanto, il riposo giornaliero deve essere concesso indipendentemente dalla durata del riposo settimanale prevista dalla normativa nazionale applicabile.

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