Il contratto a termine ed in somministrazione nel nuovo accordo delle scuole di infanzia Fism.

Nel recente contratto nazionale sottoscritto per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia tra Fism e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl, Uil unitamente a Snals, le parti hanno regolamentato le cosiddette causali negoziali, alla luce dall’articolo 41-bis del Dl. 73/2021 (Sostegni bis).

Si ricorda che per effetto della novella all’articolo 19 del Testo unico dei contratti è stata inserita al primo comma, in aggiunta alle causali legali, la nuova fattispecie: …”b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51″.

Il Dlgs. 81/2015, come innovato dal Decreto Dignità, ha limitato il lavoro flessibile, sia per il lavoro a tempo determinato che in somministrazione, nel convincimento del legislatore medio tempore che il lavoro dignitoso fosse solo quello a tempo indeterminato.

La Legge 106/2021, di conversione al Sostegni-bis, sul finire della normativa emergenziale post-pandemica, ha però aperto una nuova strada alle cosiddette causali introducibili per accordi collettivi nel rispetto dell’articolo 51 del richiamato Dlgs 81/2015.

Tali causali hanno il merito, senza ricorrere alle difficoltà sindacali dei cosiddetti contratti di prossimità, di personalizzare, a livello aziendale, le necessità e le esigenze operative individuate dai datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali.

Riportiamo di seguito per il contratto in oggetto quelle che appaiono le maggiori e più importanti novità circa l’applicazione per via contrattuale delle agevolazioni regolamentari fornite dalla normativa medio tempore intervenuta per effetto di esplicito rinvio a quest’ultima.

La durata complessiva dei rapporti a termine

L’articolo 21 del ccnl regolamenta a 36 mesi la durata complessiva dei rapporti a termine, rispetto ai 24 di derivazione legale.

Come detto le parti hanno inteso riprendere il rinvio previsto dall’articolo 19 del Dlgs 81/2015 ed hanno riconfermato la durata già normata in tal senso nel precedente ccnl.

Causali di natura negoziale

Lo stesso articolo 21, oltre le causali di natura legale, individua ulteriori ipotesi per l’apposizione del termine:

– Assistenza ai bambini diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni;

– Sostegno agli alunni con disabilità certificata nel caso in cui non siano disponibili docenti specializzati;

– Svolgimento di mansioni educative e didattiche nel caso in cui il personale assunto sia privo di abilitazione o di altri titoli di cui all’art. 14 del D.lgs 65/2017.

Il ccnl disciplina anche la possibilità di superare il limite contrattuale dei 36 mesi, ma non oltre a 60 mesi, nei seguenti casi:

– Lavoratori assunti per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

– Assistenti di bambini diversamente abili;

– Insegnanti privi della scuola di specializzazione.

La percentuale di contingentamento per i rapporti a termine è fissata al 30 % delle risorse a tempo indeterminato. Sono esenti dai limiti del 30 percento:

– le assunzioni in fase di avvio di nuove attività;

– quelle per ragioni sostitutive- le assunzioni stagionali ;

– le assunzioni di over 50enni;

– le assunzioni di lavoratori privi di titolo abilitante;

– per assunzioni non superiori a 7 mesi;

– assunzioni per assistenza bambini diversamente abili;

– insegnanti privi di specializzazione.

Le esenzioni indicate integrano alcune situazioni già normate dall’articolo 23 del Dlgs 81/2015.

Lavoro stagionale

Le attività stagionali, per le quali si richiamano le previsioni del TU dei contratti, vengono riferite a quelle ricorrenti durante i periodi estivi (luglio ed agosto) per i cosiddetti centri estivi, colonie, ludoteche.

Somministrazione

Sulla somministrazione il ccnl porrebbe un “divieto” per quella a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), che suscita qualche perplessità, mentre consente l’utilizzo di quella a tempo determinato con autonoma percentuale di contingentamento fissata al 20 % su base trimestrale. Si ritiene autonoma in quanto distinta da quella del 30 % per i cosiddetti tempi determinati diretti.

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