Green Pass obbligatorio dal 6 agosto 2021.

In data 23 luglio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175, il Decreto Legge n. 105 contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che tale Decreto ha stabilito che, a partire dal 6 agosto 2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo se in possesso di:

  • certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale COVID-19 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi);
  • effettuazione di un test molecolare od antigenico rapido con risultato negativo al virus (con validità 48 ore).

Si intende inoltre comunicare che, il decreto di cui trattasi, oltre ad aver prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, ha ampliato l’obbligo del Green Pass per:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Si aggiunge, altresì che, i titolari od i gestori dei servizi e delle attività autorizzate, previa esibizione del Green Pass, sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da €400,00 ad € 1000,00 sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

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