Giornalisti professionisti: criteri e modalità di prepensionamento.

L’INPS interviene con la circolare n. 10 del 30 gennaio 2023, riguardo la disciplina speciale sui prepensionamenti in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD, che continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Requisiti e condizioni di accesso

I giornalisti professionisti hanno facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione ai trattamenti ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi. Il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Contribuzione valorizzata

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contribute accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la contribuzione versata o accreditata nel FPLD, ivi compresa quella in evidenza contabile separata del Fondo stesso.

La maggiorazione è riconosciuta, per un massimo di 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni di contribuzione.

Termine di presentazione della domanda

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata:

1. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre mesi di permanenza in CIGS , entro 60 giorni dalla fine dei tre mesi di permanenza in CIGS;

2. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre mesi di permanenza minima in CIGS, entro 60 giorni dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo.

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale, l’interessato perfeziona i tre mesi di permanenza in CIGS, le decorrenze del termine di 60 giorni sono le seguenti:

a.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso;

b.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione dei predetti requisiti entro la fruizione della CIGS.

Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

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