Gestione separata INPS: chiarimenti sull’obbligo d’iscrizione per ingegneri e architetti.

Il Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della normativa che prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.

La prima disposizione (art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo mentre la seconda disposizione (art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito) dispone che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, e che sono pertanto tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione separata INPS, sono quelli che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali istituiti per le diverse categorie professionali; enti, questi ultimi, istituiti sia in base a leggi preesistenti – e trasformati da soggetti pubblici in persone giuridiche private.

Secondo il giudice rimettente l’esigenza di coerenza con la scelta sistematica fondamentale volta a differenziare la tutela dei liberi professionisti iscritti ad albi da quella dei lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali (art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995) avrebbe dovuto indurre il legislatore a realizzare anche per i secondi la piena copertura previdenziale all’interno della propria categoria professionale, mentre la diversa e ingiustificata soluzione di sottoporli all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS comporterebbe l’irragionevole effetto di comprimere l’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali private, tra cui figura quella degli architetti e degli ingegneri.

Oltre che il principio di ragionevolezza, la norma sospettata di illegittimità costituzionale si porrebbe in contrasto con il canone di proporzionalità in ragione della maggiore ed ingiustificata incisività patrimoniale rispetto al criterio adottato con riguardo all’analoga fattispecie dei pensionati.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 rileva che il legislatore, al fine di chiarire i dubbi circa l’effettiva portata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è intervenuto, con disposizione dichiaratamente di interpretazione autentica e non si è limitato a prevedere che i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS sono quelli che svolgono «attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali», ma ha aggiunto che tale obbligo compete anche a coloro che svolgono «attività non soggette al versamento contributivo agli enti» della categoria professionale di appartenenza.

Costituisce, dunque, regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

Invero, l’obbligo di contribuzione a favore della cassa professionale, posto a carico dei professionisti già pensionati con decorrenza dal gennaio 2012, ha preso il posto dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata, insorto in dipendenza della decisione di molte casse professionali, a seguito del processo di privatizzazione, di esonerare i pensionati, che pure avessero proseguito nell’esercizio abituale della loro attività professionale, dall’obbligo di pagamento del contributo soggettivo. Si versa, dunque, in ipotesi non già di diversa decorrenza dell’obbligo di contribuzione, ma della sua sostituzione verso la cassa all’obbligo contributivo verso la Gestione separata.

Il meccanismo introdotto dalla norma sulla Gestione separata, la cui decorrenza muove proprio dall’istituzione di tale forma di assicurazione obbligatoria residuale (ossia dal 1° gennaio 1996), è fondato (al pari di quello che regola il versamento del contributo soggettivo alle casse professionali) sul principio di graduazione dell’obbligo contributivo del professionista, la cui entità si incrementa in proporzione al reddito tratto dall’attività professionale.

Tale principio di graduazione trova nel regime della Gestione separata un’attuazione più rigorosa che nel regime delle casse professionali, stante l’esclusione di un minimale contributivo, sicché l’entità del contributo dipende esclusivamente dall’ammontare del reddito tratto dall’attività professionale abitualmente esercitata.

Il rapporto intercorrente tra le casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l’istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria.

Il legislatore, con l’introduzione dell’istituto, non ha fissato un rigido riparto di competenze tra la Gestione separata e le casse professionali, ma piuttosto ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale.

Alla luce delle varie osservazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato dunque infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. In sostanza, l’ambito soggettivo di estensione dell’istituto della Gestione separata risulta chiaro, e dunque certo, alla luce del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ha accolto, senza incertezze, l’interpretazione estensiva, consolidatasi in una regola di diritto vivente, secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.

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