Fringe benefit: quale tassazione se si supera limite massimo di 600 euro.

L’Agenzia delle Entrate delude le aspettative dei datori di lavoro che hanno erogato fringe benefits ai dipendenti per un valore superiore ai 600 euro senza assoggettarli a ritenuta d’acconto confidando nella deroga al dettato del comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

Fringe benefit: superamento del nuovo limite e relativa tassazione

Con la circolare n. 35/E del 4 novembre l’Agenzia interpreta in modo restrittivo il dettato dell’art. 12 del decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022), che dispone, per il solo periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

La circolare arriva sul filo di lana e sconfessa l’interpretazione che non pochi operatori hanno dato alle parole “in deroga” ritenendo che tale espressione potesse ben essere letta come “deroga” alla disposizione del comma 3 dell’art. 51 che prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non imponibilità entro il tetto di euro 258,23 salvo, in caso di superamento di detto limite, l’inclusione nel reddito dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il limite stesso.

Con la circolare n. 35/E in esame l’Agenzia ritiene, invece, che la disciplina applicabile rimane quella dell’art. 51, comma 3, del TUIR e che la deroga inserita nell’art. 12 del decreto Aiuti-bis riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento del nuovo, provvisorio, limite di 600 euro.

Pertanto, sottolinea l’Agenzia, qualora in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600. Non dimenticando, peraltro, che questa lettura restrittiva incide anche sull’obbligo contributivo stante la vigente armonizzazione degli obblighi fiscali e previdenziali.

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