19 Ott Fondo vittime infortuni: modalità di accesso alle prestazioni
Diviene operative il sostegno economico ai familiari degli student delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Prestazioni cumulabili
Il sostegno economico è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati,
A chi spetta
Il sostegno economico spetta, con parità di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
2. In mancanza, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.
3. In mancanza di tali soggetti, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo.
3. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Accesso ai benefici
Il sostegno economico è erogato, previa istanza, entro trenta giornidall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Nelle more della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
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