Fondo solidarietà telecomunicazioni: procedure di integrazione salariale

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 895 dell’1 marzo 2024 in cui si occupa del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni che eroga le prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro.

Tra le prestazioni garantite, il Fondo TLC eroga ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo un assegno di integrazione salariale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Assegno integrazione salariale

A seguito della nomina del nuovo Comitato Amministratore, il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024 e, pertanto, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere, per i medesimi eventi, la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

All’esito del completamento dell’implementazione della procedura di presentazione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale, attualmente in corso di adeguamento alla descritta normativa, saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle relative istanze.

Domande presentate ad interim

L’INPS precisa a tale fine che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio e l’1 marzo 2024.

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