22 Mar Fondo nuove competenze: domande entro il 27 marzo 2023.
In dirittura d’arrivo il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al Fondo nuove competenze.
La scadenza è, infatti, fissata per il 27 marzo 2023 dal decreto del commissario straordinario Anpal n. 31 del 24 febbraio 2023 che ha disposto la proroga dei termini non solo per la presentazione delle domande ma anche per la stipula degli accordi collettivi già fissati, rispettivamente per il 28 febbraio 2023 e 31 dicembre 2022, nonché previsto l’incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro.
Più specificamente, la proroga dei termini riguarda le domande per l’accesso al fondo nuove competenze secondo quanto disciplinato dall’Avviso 2022, approvato con decreto del commissario straordinario Anpal n. 320 del 10 novembre 2022, emanato in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 di rifinanziamento del fondo. Qual è l’importo concesso all’impresa?
Il Fondo nuove competenze
Il Fondo nuove competenze è un contributo che finanzia l’impresa che intende rimodulare l’orario di lavoro dei lavoratori destinandone una parte a percorsi formativi al fine di riqualificare le competenze delle risorse umane aziendali per le mutate esigenze organizzative e produttive ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Non è dunque un’agevolazione al lavoro finalizzata alla riduzione del costo del lavoro ma intende perseguire lo scopo di sostenere la riqualificazione dei lavoratori col duplice effetto di consentire alle imprese di poter contare su un capitale umano adattato alle mutate esigenze aziendali ma anche di consentire ai lavoratori di poter spendere il reskilling delle competenze per nuove mansioni e più in generale nel mercato del lavoro.
Originariamente, il Fondo è stato istituito, nel periodo di emergenza epidemiologica, dall’art. 88 del D.L. n. 34/2020 per i soli anni 2020 e 2021, ma poi è stato esteso al 2022 dall’art. 9 del D.L. n. 228/2021 e da ultimo anche al 2023 dall’art. 22 quater decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2023).
Accordi a livello aziendale e formazione finanziata
La suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 88 del citato D.L. n. 34/2020, deve essere prevista da appositi contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Secondo quanto previsto dall’avviso, i suddetti accordi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.
Il Fondo nuove competenze finanzia il costo aziendale delle ore dell’orario di lavoro destinate alla formazione nella seguente misura:
– 60% della retribuzione oraria calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
– 100% degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali effettivamente a carico del datore di lavoro; occorre dunque decurtare dai contributi dovuti gli eventuali esoneri contributivi spettanti al datore di lavoro.
L’avviso Anpal n. 320/2022 prevede la possibilità di richiedere il contributo dell’intera retribuzione in luogo del 60% indicato in precedenza ove gli accordi collettivi che disciplinano la rimodulazione dell’orario di lavoro aziendale con le descritte finalità formative, prevedano, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, di almeno un’ora settimanale, a parità di retribuzione complessiva.
La riduzione può avere anche natura sperimentale ma deve prevedere una operatività di almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
È utile ricordare che il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà comunque essere soggetto erogatore della formazione che potrà essere erogata esclusivamente dagli enti accreditati a livello nazionale o regionale e dagli altri soggetti indicati al paragrafo 7 del decreto Anpal n. 32/2022.
Per l’accesso al fondo nuove competenze previsto dall’avviso 2022 Anpal, l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto successivamente al 3 novembre 2022, data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, ed entro il 27 marzo 2023, data peraltro di scadenza delle domande.
Gli accordi collettivi debbono prevedere:
1) il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
2) il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo (il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200);
3) il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
4) i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti (art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del decreto interministeriale 22 settembre 2022):
a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
5) solo nei casi di seguito specificati, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’articolo 43 del D.L. n. 112/2008, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’art.1, co. 478, della legge n. 234/2021 (art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022);
6) il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze (cfr. par. 6 dell’Avviso).
Presentazione della domanda
L’istanza va presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL.
I dati da inserire nella piattaforma sono:
– anagrafica del datore di lavoro;
– anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
– accordo collettivo di rimodulazione;
– progetto formativo per l’accrescimento delle competenze;
– dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato.
Occorre allegare:
– accordo collettivo;
– eventuale delega, corredata dal documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 3-bis, del D.P.R. n. 445/2000.
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