Fondo di solidarietà trasporto aereo: riapertura istanze CIGS.

L’INPS, nel messaggio n. 757 del 21 febbraio 2023, stabilisce che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, sono ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, pari a 60 giorni.

Le prestazioni integrative possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende poi recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In questo caso, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento.

Procedura di autorizzazione

Nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.

Il datore di lavoro deve quindi ritrasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, ivi compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.

Conguaglio della prestazione integrativa

In denuncia contributiva, i datori di lavoro indicano:

– all’interno dell’elemento “DenunciaAziendale” – “ConguagliCIG” – “CIGAutorizzata”, il numero di autorizzazione

– nell’elemento “CIGStraord” – “CongCIGSACredito” – “CongCIGSAltre” – “CongCIGSAltCaus>” il nuovo codice causale “L905”

– nell’elemento “CongCIGSAltImp” l’importo autorizzato da recuperare.

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