Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

L’INPS, con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022, ha illustrato le principali novità introdotte in materia di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con riferimento all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il nuovo processo è finalizzato a:

  • Consentire la trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS che avverrà esclusivamente tramite Uniemens;
  • Ridurre i tempi di erogazione della prestazione, in quanto i dati necessari all’erogazione del trattamento saranno già disponibili nei flussi Uniemens;
  • Dare all’istruttoria della domanda un approccio proattivo, basato sulla individuazione preventiva ed eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento, garantendo una gestione più rapida, efficace e mirata dell’intero processo.

Si ritiene opportuno comunicare, che nella circolare in questione, si evidenzia che a decorrere dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, è tenuta a comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento.

Si aggiunge, altresì, che le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di “Denuncia Individuale” – “Dati retributivi” – “InfoAggCausaliContrib”, i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere indicato il codice “FSTA”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere indicato il valore “N”;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’anno o mese di riferimento;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” la retribuzione.

Per completezza d’informazione, si specifica che possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga tutte le aziende del settore, che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

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