Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore dei servizi ambientali.

L’INPS, con la circolare n. 37 del 7 marzo 2022, ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed integrative erogate dal Fondo di solidarietà, per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:

  • assegni di integrazione salariale, a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
  • prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla Legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia od anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
  • stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche riguardo il personale eventualmente in esubero, od in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea (art. 6, comma 1, lettera d).

Si aggiunge, altresì, che l’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà può essere richiesto per le seguenti causali:

  • integrazione salariale ordinaria (CIGO): situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa od ai dipendenti;
  • integrazione salariale straordinaria (CIGS): riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di un ramo di essa.

Si ritiene opportuno comunicare, che l’assegno di integrazione salariale è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e comunque non superiore al massimale, che per l’anno 2022, è pari ad € 1.222,51.

I datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Si fa presente, inoltre, che per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021, i datori di lavoro od i loro intermediari dovranno associare un codice identificativo ed indicare il “CodiceEvento”, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che è gestito con il sistema del ticket. Nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi, andranno valorizzati nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn” (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento “NumOreEvento” dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Infine, nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

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