Flusso Uniemens-Cig: proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 e nuovi controlli di accoglienza.

L’INPS, con il messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021, ha prorogato il periodo transitorio, previsto con la circolare 14 aprile 2021, n. 62, per la trasmissione dei dati di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale con il modello “SR41”.

A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che durante la fase transitoria e fino al 31 dicembre 2021, l’invio dei dati può essere effettuato sia con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” nonché con il modello “SR41”. Di conseguenza, le richieste di pagamento relative alle domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 ed aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da gennaio 2022, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Diversamente, per le richieste di pagamento, in riferimento alle domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” od il modello “SR41”.

Si ritiene opportuno comunicare, che i controlli di accoglienza dei nuovi flussi Uniemens Cig riguardano i seguenti elementi:

  • “OrarioContr” – Orario contrattuale: che deve essere compreso tra 1 e 48 ore;
  • “OreDaInt” – Ore da integrare: viene verificato che il numero di ore inserito non sia maggiore di quelle indicate nell’elemento “OreLavMens”;
  • “PercPartTime” – “PercPartTimeMese” – Percentuale part-time: viene richiesta una conferma nel caso in cui il valore inserito esprima un part-time inferiore al 10% o superiore al 90%;
  • “NumMens” – Numero mensilità: compreso tra 12 e 16;
  • “RetrTeo” – Retribuzione mensile: compreso tra 250 e 4500;
  • “OreLavMens” – Ore lavorabili mensili: che deve essere non inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time.
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