Ferrovie dello Stato: finanziamento percorsi formativi

L’INPS, nella circolare n. 85 del 6 ottobre 2023, indica le istruzioni operative riferite alla tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale per I lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

In particolare, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché in situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

a) in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza del personale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea;

b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al D.lgs n. 148/2015;

c) in via straordinaria, a garantire una tutela a sostegno del reddito, nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a favore dei lavoratori cessati dal servizio perché dichiarati in esubero o al fine di favorire il ricambio generazionale al ricorrere delle condizioni tassativamente elencate dall’articolo 5, comma 1, lett. c) e d), del D.I. n. 99296/2017.

Presentazione della domanda

L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.

Le procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale, nell’ambito del quale siano individuati i criteri di accesso alla prestazione in argomento da parte di ciascun lavoratore. L’accordo deve contenere la quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dello stesso.

L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla Struttura INPS competente in base alla matricola aziendale sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formative,alla voce “Fondi di solidarietà”.

Misura della prestazione

La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione europea.

La retribuzione mensile dell’interessato, che dovrà essere riparametrata su base oraria, è determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Modalità di finanziamento dell’intervento formativo

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La deliberazione e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il Cassetto previdenziale.

All’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro valorizzeranno:

– nell’elemento “NumAutorizzazione” il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS

– nell’elemento “CongFSolCausaleACredito” il codice causale già in uso “L110”

– nell’elemento “CongFSolImportoACredito”

l’importo posto a conguaglio.

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