Esonero turismo e cultura: i chiarimenti dell’INPS.

In data 10 dicembre 2021, l’INPS con il messaggio n. 4420, ha fornito chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, i quali hanno usufruito della cassa integrazione nel primo trimestre del 2021. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il diritto alla fruizione di tale agevolazione è, in ogni caso, subordinato alla data di assunzione e più precisamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • DURC regolare;
  • rispetto degli obblighi di legge;
  • rispetto normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi territoriali od aziendali;
  • rispetto del diritto di precedenza.

Si aggiunge, altresì, che la disciplina del beneficio prevede inoltre alcuni vincoli:

  • fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • il rispetto dei limiti de minimis secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato ad € 1.800.000.

Si ritiene opportuno comunicare, che il 31 dicembre 2021, rappresenta il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato nel limite della contribuzione datoriale dovuta.

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