Esonero CIG: quali sono gli importi e come recuperare il contributo addizionale già versato.

Con il messaggio n. 1022 del 14 marzo, l’INPS ha fornito le istruzioni con cui rende operativo di fatto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale dovuta per la cassa integrazione per la platea di datori di lavoro specificatamente individuati dal decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), fornendo anche le indicazioni operative per l’eventuale contributo già versato.

La norma aveva previsto quale misura per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale per specifici datori di lavoro individuati dal codice Ateco riportato nell’allegato A del decreto e che si sono trovati nella necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.

La normativa di riferimento.

Il D.L. n. 21/2022, convertito con modifiche in L. n. 51/2022, aveva previsto un ulteriore periodo di CIG e FIS/Fondi e l’esonero del contributo addizionale per alcuni settori economici più esposti dalla iniziale crisi ucraina

In particolare, era stato previsto:

– un ulteriore periodo di CIG per quei datori di lavoro che avevano raggiunto i limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali (24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile) e della CIG (52 settimane in un biennio mobile);

– un ulteriore periodo di 8 settimane per i datori di lavoro del settore turismo, stabilimenti terminali, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimento e a tema che hanno raggiunto i limiti massima di durata dell’assegno di integrazione salariale (13/26 settimane in un biennio mobile a seconda dell’organico);

– l’esonero fino al 31 maggio 2022 dal versamento del contributo addizionale per i datori di lavoro dei particolari settori produttivi/economici.

Per quest’ultimo aspetto, come misura per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, la norma aveva previsto per i datori di lavoro individuati con codice Ateco specifico indicato nell’allegato A del D.L. n. 21/2022 l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.

I settori interessati

Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero dal versamento del contributo addizionale sono:

SettoreCodice Ateco
Siderurgia– CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Legno– AA 02.20 Legno grezzo – CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica– CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti – CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali – CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica – CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica – CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale – CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive– CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli – CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi – CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroalimentare– CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) – CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) – CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) – AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

L’operatività della norma

La norma introdotta, avendo carattere selettivo, si configurava quale aiuto di Stato e, come tale, necessitava della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Lo scorso 6 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva notificato alla Commissione europea la misura agevolativa e la Commissione ha autorizzato il predetto aiuto con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della “Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina”, Temporary Crisis Framework (TCF), adottata con la Decisione C(2022) 7945 fino al del 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022), che ha sostituito, a decorrere dal 28 ottobre 2022, il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e successivamente modificato il 20 luglio 2022.

Istruzioni operative per la quantificazione della misura dell’esonero e istruzioni per il recupero del versato.

Con il messaggio n. 1022/2023 l’INPS ha comunicato che provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale come segue.

Per quanto riguarda l’esonero dal contributo addizionale, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione recata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni, che modula l’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote.

– 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

– 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;

– 15% per i periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile;

Per quanto riguarda la procedura da seguire per il recupero dell’eventuale contributo addizionale già versato, l’INPS ha comunicato che gli stessi possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.

Registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato

L’istituto provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), gestito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, e qualora a seguito delle verifiche in sede di registrazione degli esoneri spettanti, dovesse emergere un superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.