14 Nov Enti di istruzione, formazione e cultura: rinnovato il CCNL.
In data 27 ottobre 2022 FIDEF, CIU-Unionquadri, FLA con Confal Scuola e Confal hanno rinnovato il CCNL per gli enti gestori dei corsi di istruzione, formazione e cultura varia.
Campo di applicazione
Il CCNL si applica al personale deli enti gestori di attività corsuali, indipendentemente dalla forma giuridica degli stessi aderenti alla FIDEF; contempla e disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo ed atipico, intercorrente tra gli operatori ed i gestori di corsi di formazione continua tenuti da Enti, scuole, agenzie ed istituti, diversi dai corsi di studio regolamentati, quali quelli delle scuole statali e non statali di istruzione dell’infanzia, primarie e secondarie; di corsi di formazione ed istruzione finanziati, gestori di corsi non ciclici, aventi autonomia gestionale nel percorso didattico e di obiettivi, orientati alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, nei seguenti ambiti:
– corsi di musica, di lingua, informatica, danza, comunicazione ed arti visive;
– corsi orientati a creare figure nel mondo IT, formation technology, competenze digitali ITC, soft skills, digital web, esternalizzazione, systems analyst, security professional, competenze green;
– corsi di grafica, desing, estetica, moda;
– corsi di ristorazione, shared services;
– corsi tenuti da istituzioni culturali straniere in Italia e/o sottoposti al controllo e/o certificazione di enti stranieri;
– corsi di istruzione, istruzione e formazione permanente, corsi sulla sicurezza sul lavoro, corsi di aggiornamento professionale e culturale;
– corsi tenuti da Università Popolari, Accademie e Conservatori, para e post-universitari;
– corsi EDA e corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado;
– corsi per diritto dovere all’istruzione e formazione (tipologia ex art. 1, D.Lgs. 76/2005);
– corsi di istruzione permanente di qualsiasi tipo, collegati alla precedente elencazione o ad essa inerente.
Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati nelle seguenti aree e profili professionali:
Livello | Profilo |
Area Dirigenti | |
8 | direttore con responsabilità di più sedi operative |
Area Quadri | |
7 | direttore |
6 s/B | docente con coordinamento didattico |
Area Tecnico operativa | |
6 s/A | docente formatore esperto di soluzioni per formazione a distanza |
6 s/A | formatore/docente orientatore |
6s/A | progettista di percorsi didattici |
5 | responsabile amministrativo/organizzativo |
5 | addetto ricerca e selezione del personale |
5 | formatore/docente |
5 | formatore tutor |
5 | docente con coordinamento didattico |
4 | operatore tecnico dei servizi |
4 | docente tecnico di laboratorio |
3 | collaboratore amministrativo |
3 | assistente organizzativo |
3 | assistente tecnico di laboratorio |
3 | animatore corsuale e di campi estivi |
2 | operatore di segreteria |
2 | operatore tecnico |
1 | operatore tecnico ausiliario |
Minimi tabellari
I nuovi importi dello stipendio tabellare a decorrere dal 1° settembre 2022 sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
8 | 2.350,00 |
7 | 2.000,00 |
6s/B | 1.900,00 |
6s/A | 1.820,00 |
5 | 1.750,00 |
4 | 1.530,00 |
3 | 1.430,00 |
2 | 1.400,00 |
1 | 1.350,00 |
Bilateralità
Il contributo a sostegno della bilateralità è calcolato sull’imponibile previdenziale del monte salari, per il 60% a carico del datore e per il 40% a carico del lavoratore.
Indennità membri Commissioni d’esame
Ai membri esterni, incaricati quali componenti di Commissione d’esame, di valutazione e/o certificazione di fine corso è corrisposto dall’Ente un compenso pari a € 30.00 per ogni giorno di effettiva presenza; qualora non sia riconosciuto un compenso dall’Ente da cui sono delegati, spetta un importo non inferiore a € 60.00 per ogni giorno di effettiva presenza.
Banca ore
Nella banca ore confluiscono le ore di lavoro straordinario, che, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite o fruite come permessi compensativi.
Per utilizzare le ore maturate, il lavoratore deve presentare una richiesta con 2 giorni di anticipo. I riposi compensativi sono normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. il godimento dei riposi compensativi individuali non potrà interessare contemporaneamente più del 10% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva.
In caso di mancata richiesta di fruizione dei permessi accumulati, il datore di lavoro può, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilire il periodo entro cui gli stessi devono essere goduti, unitamente ai residui dell’anno precedente. I permessi non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
Ferie
Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie di 26 giorni lavorativi da godersi anche in modo frazionato.
Trasferta
Nel caso di trasferte di durata superiore al mese ovvero effettuate con carattere di abitualità l’indennità di trasferta viene ridotta del 10%.
Malattia e infortunio
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare a mezzo raccomandata r.r. entro il 180° giorno, ad un periodo di aspettativa (senza retribuzione nè decorrenza dell’anzianità di servizio) della durata di 120 giorni.
In aggiunta al periodo di conservazione del posto (270 giorni), i lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità sopra indicate possono richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 8 mesi, in relazione al perdurare della malattia, debitamente certificata.
Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è stata così modificata.
Possono esse assunti lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante nella misura massima del 100% del personale dipendente nelle aziende fino a 10 dipendenti e fino a 150% nelle aziende che occupano oltre 10 dipendenti.
La retribuzione degli apprendisti è commisurata alle seguenti percentuali della retribuzione del livello di destinazione:
Livello | I semestre | II semestre | III semestre | IV semestre | V semestre | VI semestre |
7 | 70% | 75% | 80% | 85% | 88% | 90% |
6 e 5 | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | — |
4 , 3 e 2 | 75% | 80% | 85% | 90% | — | — |
Decorrenza
Il contratto decorre dal 1° settembre 2022 e scadrà il 31 agosto 2025.
Sorry, the comment form is closed at this time.