Enti Bilaterali: quando non si applica la ritenuta d’acconto sulle prestazioni per gli iscritti

Con la risposta a interpello n. 462, del 15 novembre 2023, presentato da un Ente bilaterale in ordine alla corretta tassazione da applicare ad alcune provvidenze di natura assistenziale erogate dall’Ente ai lavoratori dipendenti iscritti, l’Agenzia delle Entrate fornisce un interessante excursus sulla natura dei redditi ed il relativo assoggettamento ad imposizione fiscale.

Trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale

In particolare, l’Ente Bilaterale chiede come devono essere considerati ai fini fiscali i due interventi economici disposti a favore dei dipendenti delle aziende iscritte all’Ente e in regola con i versamenti:

– ”Contributo per malattia di lunga durata”, erogato “una-tantum” in misura fissa pari a 1.000 euro;

– ”Bonus straordinario Covid-19” riconosciuto ai lavoratori una tantum in misura fissa, pari a euro 200,00.

Già con la risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E l’Agenzia aveva chiarito che il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, vale a dire che le suddette prestazioni sono assoggettate a tassazione se sono inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’ art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi. Pertanto, le indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.

I contributi oggetto dell’interpello, corrisposti una tantum e in misura fissa agli iscritti che ne facciamo richiesta, sono erogati per finalità assistenziali e non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato art. 6 del TUIR che, si ricorda sono:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi d’impresa;

f) redditi diversi».

Il ”Bonus straordinario Covid-19” non svolge alcuna funzione di sostegno di una particolare situazione di incapienza reddituale, bensì intende alleviare gli effetti negativi che, a seguito della pandemia da Covid-19, si sono riverberati sugli iscritti all’Ente.

Parimenti il contributo così denominato è inteso a contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata. Le due erogazioni non intendono pertanto sostituire il mancato conseguimento di un reddito bensì, con intenti meramente assistenziali, sono volte a contrastare gli effetti negativi cagionati all’iscritto dalla malattia o dall’infortunio. Conseguentemente, non si applica la ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 n. 600/1973, come già era stato chiarito per le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992 che, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al già citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.

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