05 Ago Emergenza Caldo : Ordinanza Regione Campania n. 1 dell’11 luglio 2024.
Si ricorda che la Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024 contenente “Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania l’ordinanza, tra l’altro, dispone:
- è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”.
Ciò posto, si comunica che L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha programmato verifiche per tutto il mese di agosto 2024 nei settori: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).
Gli ispettori dovranno verificare se i datori di lavoro avranno predisposto opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi alla salute dei lavoratori connessi alle ondate di calore in atto (rischio “microclima”) e che possono causare stress termico e conseguente infortunio.
Tale verifica dovrà essere effettuata considerando anche le varie ordinanze regionali in materia, che hanno imposto limitazioni nei settori che operano prevalentemente all’esterno dei locali aziendali. In questo caso, le ordinanze fanno riferimento ad un sito internet che evidenzia, giornalmente, il rischio da esposizione prolungata al sole, imponendo, nelle giornate e negli orari più critici, il blocco delle attività lavorative esterne. Si tratta del sito web worklimate.it, realizzato dal CNR.
Gli ispettori, che svolgeranno tale vigilanza, porranno particolare attenzione alla presenza nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR), nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste e utilizzate.
L’assenza di tali documenti (il PSC e il POS sono opzionali e dipendono dalla tipologia di cantiere) e la mancanza di tutte le misure atte ad evitare e/o ridurre il rischio di esposizione al calore, porterà all’emissione di un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 181, comma 1, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), ed alla contestuale sospensione dei lavori o dei soli lavoratori a rischio, in quanto svolgono attività a maggiore esposizione solare.
In particolare, nei cantieri edili l’organo di vigilanza, dovrà verificare che il PSC prenda in considerazione anche il rischio “microclima”, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (vedasi l’allegato XV, punto 2.1.2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008).
La verifica verrà effettuata anche nei confronti delle ditte appaltatrici che dovranno prevedere, all’interno del POS, le misure riguardanti l’organizzazione delle lavorazioni in cantiere, così come previsto dall’art. 96, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008.
Sempre all’interno del cantiere, gli ispettori dovranno controllare anche l’attività svolta dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale ha il compito di verificare, a sua volta, che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano individuato, all’interno del PSC (ove previsto) e nei vari POS, le misure da applicare ai lavoratori per limitare il rischio di infortunio da condizioni meteo-climatiche avverse.
La mancanza del controllo e delle misure di prevenzione nei documenti suindicati porterà gli ispettori, anche in questo caso, a sospendere i lavori. Inoltre, procederanno ad emettere, nei confronti del coordinatore, un verbale di prescrizione per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione. Il verbale di prescrizione verrà emesso nei confronti del datore di lavoro qualora la carenza circa la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, riguardi i POS.
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