Domanda di erogazione assegno ordinario dal Fondo solidarietà servizi ambientali.

L’INPS, con il messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021, ha illustrato le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore dei servizi ambientali. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, alla struttura INPS, territorialmente competente, in relazione all’unità produttiva.

Si aggiunge, altresì, che la domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario può essere presentata esclusivamente in via telematica ed inoltre,  i datori di lavoro iscritti al Fondo in questione, dovranno continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS) ed ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, mentre eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovranno essere presentate al Fondo di appartenenza.

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