Distacco lavoratori: utilizzo del modello A1 per provare l’instaurazione di un rapporto di lavoro in ambito UE.

Il D.Lgs. n. 136/2016 – emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE volta a superare le difficoltà riscontrate nella prevenzione e nel contrasto al dumping sociale ed all’utilizzo abusivo ed elusivo dell’istituto del distacco transnazionale – ha disciplinato il fenomeno del distacco nell’ambito di una prestazione di servizi all’interno della Comunità europea e ha introdotto una serie di requisiti sostanziali e di obblighi formali.

Tale disciplina trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano lavoratori in favore di un’altra impresa, unità produttiva o altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante. La normativa interviene per contrastare quelle ipotesi in cui il distacco posto in essere risulti non autentico, ossia in tutte quelle ipotesi in cui il distacco è solo apparente in quanto finalizzato all’aggiramento delle leggi nazionali in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale.

Obblighi amministrativi

Con riferimento alle specifiche misure volte a prevenire e contrastare tali comportamenti elusivi ed abusivi, il legislatore nazionale con l’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016 ha previsto una serie di obblighi amministrativi in capo all’impresa distaccante, tra cui quello di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia e quello di raccogliere e conservare apposita documentazione utile ad attestare la genuinità del distacco. In relazione all’obbligo di conservazione documentale, la normativa prevede in particolare che l’impresa raccolga e mantenga per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1).

Cosa si intende per documentazione equivalente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, è intervenuto proprio in relazione al concetto di “documentazione equivalente” alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare, si precisa che con tale espressione generica il legislatore ha espressamente voluto riconoscere efficacia a qualsiasi documento previsto nello Stato estero attraverso cui sia possibile tracciare il rapporto di lavoro in termini certi. Tale esigenza nasce dal fatto che non tutti i Paesi membri prevedono obblighi di comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro come richiesto invece in Italia.

Chiarito tale aspetto, l’INL sottolinea poi che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può rappresentare un documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Osserva, infatti, l’INL che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. Oltretutto, l’attestazione della richiesta ancor prima dello stesso documento A1 che – ricorda l’INL – può essere rilasciato anche in un periodo successivo all’inizio del distacco con valenza retroattiva, consente di adempiere tempestivamente all’obbligo in questione, senza dover attendere l’effettiva emissione ed evitando in tal modo di soffrire di eventuali ritardi amministrativi nel rilascio del certificato.

Illustrate le caratteristiche di tale documento equivalente, l’INL conclude la circolare chiarendo che la conservazione di copia della richiesta del modello A1 risulta essere sufficiente a tutelare la fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

Considerazioni finali

Tale chiarimento risulta essere del tutto valido ed opportuno per le imprese coinvolte e per gli operatori del settore. Da un lato un’elencazione tassativa di documenti ispirati alle previsioni domestiche e dall’altro espressioni generiche come “documentazione equivalente”, possono infatti creare incertezze in ordine alle corrette modalità in cui debbono essere assolti gli obblighi previsti. L’individuazione puntuale di un documento unico e riconosciuto in tutti gli Stati membri rende certamente più fluido e snello un processo amministrativo dai contorni spesso non precisamente definiti. Naturalmente la posizione assunta dall’INL vale per il distacco di lavoratori dell’estero in Italia.

Ciò detto, non può essere sottaciuto come la normativa in commento rappresenti un aggravio degli oneri burocratici a carico delle aziende che operano in ambito UE in quanto destinata a interessare non soltanto le classiche ipotesi di assegnazione all’estero di medio-lungo periodo, ma, in alcuni casi, anche le trasferte. Si ricorda, difatti, come tutti i Paesi UE hanno adottato regole analoghe a quelle implementate in Italia e, pertanto, le imprese italiane si devono confrontare con adempimenti spesso complessi. Si sottolinea, d’altra parte, come la normativa non ponga, in termini generali, delle differenziazioni tra le società ad esempio in termini dimensionali. Gli obblighi, conseguentemente, ricadono indistintamente su tutti gli operatori del settore.

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