23 Nov Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: chiarimenti INL.
Con la presente e facendo seguito alla circolare di questo Studio n. 19 del 22 ottobre 2021, si precisa che l’Ispettorato Territoriale Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha fornito i primi chiarimenti in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale. L’art. 13 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) ha modificato, a decorrere dal 22 ottobre 2021, la regolamentazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il nuovo art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti circostanze:
- Impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.
Con riferimento all’aliquota del 10% di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (in precedenza 20%), si fa presente che essa va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo (compreso collaboratori familiari e soci lavoratori). Si aggiunge, inoltre, che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare, non viene adottato qualora il lavoratore interessato risulti l’unico occupato dall’impresa.
Con riguardo, invece, all’ipotesi di adozione del provvedimento a fronte delle accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rischia la sospensione dell’attività il datore di lavoro che commette, anche per la prima volta, una delle violazioni indicate nell’aggiornato Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021.
Di seguito e per una migliore cognizione, si trascrivono le violazioni per le quali è prevista la relativa sanzione, così come peraltro riportato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2021:
Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | euro 3.000 |
Per quanto riguarda, invece, i profili di sicurezza rimane la limitazione di tale provvedimento solo alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 (mancata formazione ed addestramento) e 6 (mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto) dell’Allegato I. Tali violazioni possono riferirsi anche alla posizione di un singolo lavoratore ed in tal caso la sospensione comporta l’impossibilità da parte del datore di lavoro di avvalersi della prestazione del lavoratore interessato, fin quando non intervenga la revoca del provvedimento secondo quanto previsto dal comma 9. Resta inteso, che trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, a favore dello stesso dovrà essere corrisposto il trattamento retributivo e la relativa contribuzione.
Si aggiunge, anche, che ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, l’art. 14 del TUSL (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni:
- La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione);
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all’Allegato I;
- in caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
- in caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di sicurezza, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dal sopra indicato Allegato I.
In caso di accertamento contemporaneo di una o più delle suddette violazioni prevenzionistiche, gli importi relativi andranno, quindi, sommati.
Resta confermato, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento, successivamente al pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. Infatti, la revoca è concessa su istanza di parte, fermo restando le condizioni di cui al comma 9, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo maggiorato del 5% deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. Qualora il versamento non venisse onorato entro il termine predetto, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per la parte di importo non versato.
Si rende noto, infine, che il D.L. n. 146/2021 prevede, tra l’altro, che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
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