Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo 2023.

Entro il 31 marzo 2023 i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare, per via telematica, la domanda di disoccupazione agricola all’INPS per il periodo 2022.

Requisiti di spettanza

L’indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) o con contratto a tempo indeterminato, ma che svolgono attività lavorativa solo per parte dell’anno in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

– iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda;

– almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.

Importo spettante

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue e con esclusione:

– di eventuali altre giornate di lavoro dipendente o autonomo agricolo e non agricolo;

– delle giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;

L’importo riconosciuto è pari al 40% della retribuzione di riferimento, prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e non sul salario medio convenzionale. L’importo massimo erogabile nel 2023 ha come riferimento l’importo di 1.222,51 euro.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere trasmesse on line all’INPS tramite:

– il servizio on line accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

– gli enti di patronato;

– il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

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