Dipendenti degli studi professionali e agenzie di assicurazione: rinnovo del CCNL.

ANPIT, CONFIMPRENDITORI e UNICA, con CISAL Terziario e CISAL, hanno diffuso il testo integrale del rinnovo del CCNL del 17 gennaio 2023 per i dipendenti degli studi professionali e agenzie di assicurazione. Si riportano le novità di immediato interesse operativo.

Assunzione

Il contratto di assunzione, stipulato per iscritto, dovrà contenere le informazioni aggiornate al D.Lgs. n. 104/2022 (Decreto trasparenza).

Periodo di prova

I periodi di prova, in giorni di calendario, sono i seguenti.

LivelloPeriodo/giorniPeriodo minimo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A218030
B1 e Op. 115025
B2 e Op. 215025
C1 e Op. 312020
C2 e Op. 49015
D16010
D2305

In caso di recesso del lavoratore, i termini di preavviso sono i seguenti:

LivelloPeriodo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A215
B1 e Op. 113
B2 e Op. 213
C1 e Op. 310
C2 e Op. 48
D15
D23

Indennità di cassa

Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese e con responsabilità per errori spetta un’indennità di cassa pari a € 78,00 mensili (anche nel part-time), ininfluente nella determinazione della 13° mensilità, delle festività, delle ferie e del T.F.R.

Indennità di reperibilità

Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, al lavoratore spetta, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, un’indennità nei seguenti importi:

Livello16 ore in giorno feriale24 ore in giorno di riposo aggiuntivo12 ore in giorno festivo o riposo settimanale24 ore in giorno festivo o riposo settimanale
C1 e Op. 39,1013,0016,9031,20
C2 e Op. 48,4012,0015,6028,80
D17,7011,0014,3026,40
D26,6610,0013,0024,00

Indennità di trasferta

I valori della diaria per la trasferta vengono così rideterminati:

LivelliDiariaDiaria trasfertisti
Q34,5013,80
A130,0012,00
A226,2510,80
B1 e Op. 124,009,60
B2 e Op. 221,758,70
C1 e Op. 319,507,80
C2 e Op. 418,007,20
D116,506,60
D215,006,00

Malattia

Conservazione del posto

La disciplina della conservazione del posto viene così modificata.

Il lavoratore non in prova ha diritto al mantenimento del posto in relazione agli anni di anzianità, computati all’inizio dell’ultimo episodio di malattia:

– fino a 2 anni di anzianità, per un massimo di 90 giorni solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi intervenute nel biennio;

– oltre 2 anni di anzianità, per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per un massimo di 90 giorni solari, con incremento di 2 giorni solari per ciascun mese lavorato oltre il biennio, nel limite massimo di 365 giorni di prognosi complessiva, nell’arco temporale mobile di 5 anni decorrenti a ritroso dall’inizio dell’ultimo episodio morboso e computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi

Per i lavoratori con oltre 5 anni di anzianità, la malattia continuativa con prognosi superiore a 60 giorni sarà considerata solo per metà della sua durata (fermo restando il limite di 365 giorni nell’arco temporale mobile di 5 anni dall’ultimo evento e compresa la prognosi in corso).

Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.

Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell’inizio dell’ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio suddetto.

Per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il comporto nonché con riferimento all’integrazione datoriale:

– nel caso di malattie non continuative si deve considerare ogni singolo evento morboso che non sia “continuazione” del precedente;

– nel caso di malattie continuative (anche con soluzione di continuità) si avrà una sola carenza iniziale, dalla quale decorrerà l’arco temporale mobile utile a individuare, a ritroso, l’inizio del comporto.

La malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di ricovero ospedaliero, per tutta la sua durata, di malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, per tutta la sua durata, di infortunio non professionale.

Dal compiersi del periodo di comporto il lavoratore (anche dirigente) potrà richiedere una aspettativa, non retribuita e non influente sull’anzianità per ogni istituto, della durata di 10 giorni solari per ogni anno integralmente lavorato, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni solari.

Trattamento economico

I lavoratori hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione normale:

– dal 1º al 3º giorno, 50%;

– dal 4º al 20º giorno, 25%.

– dal 21° al 180° giorno, 30%.

Assistenza legale – Quadri

Per i quadri, il massimale della polizza assicurativa per la copertura delle spese di assistenza legale è stabilito in € 150.000 per evento e per anno.

Il massimale per l’assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi è stabilito in € 2.000.000.

Welfare contrattuale

A decorrere dall’anno 2023, il valore del welfare contrattuale è stabilito in € 600,00 annui (in quote mensili maturate di € 50), per i livelli Q, A1 e A2 e in € 400,00 annui (in quote mensili maturate di € 33,33), per gli altri livelli (compresi gli operatori di vendita) da erogare entro il 31 dicembre di ogni anno a tutti i lavoratori non in prova in forza, ai quali si applica il CCNL., secondo le previsioni che saranno stabilite in sede aziendale.

In caso di risoluzione del rapporto il lavoratore avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente (A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero).

Tirocinio

Il rimborso spese spettante al tirocinante a tempo pieno è di almeno € 500,00 mensili.

Preavviso

I termini di preavviso per i livelli D1, D2 e discontinui sono così determinati: 15 giorni per anzianità fino a 5 anni, 20 giorni per anzianità da 6 a 10 anni e 30 giorni per anzianità superiori.

Lavoro a termine

La disciplina del lavoro a termine viene così modificata.

Salvo il caso di attività stagionali, la durata del contratto non può superare i 12 mesi (contratti acausali).

La durata massima dei contratti a termine è di 24 mesi (con un massimo di 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi) nelle seguenti ipotesi:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga.

Lavoro intermittente

L’inquadramento e la retribuzione omnicomprensiva oraria sono i seguenti:

Dal 1.1.2023Dal 1.1.2024Dal 1.1.2025
LivelloImportoLivelloImportoLivelloImporto
C110,9523C111,1936C111,4349
C210,0615C210,2825C210,5034
D19,3278D19,5322D19,7366
D28,4612D28,6453D28,8295

L’indennità di disponibilità per ciascuna ora di disponibilità resa è pari ai seguenti importi orari:

LivelloImporto
Dal 1.1.2023Dal 1.1.2024Dal 1.1.2025
C11,81741,86011,9027
C21,66691,70601,7451
D11,54291,57901,6152
D21,39661,42921,4618
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