Dimissioni del lavoratore sospeso per liquidazione giudiziale: le istruzioni dell’Inps per la Naspi.

Le dimissioni del dipendente nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro per liquidazione giudiziale si intendono rassegnate per giusta causa e danno diritto all’indennità Naspi per il combinato disposto degli articoli 189, comma 5, e 190 del Dlgs 14/2019 (codice della crisi d’impresa). Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative in materia.

L’articolo 189, comma 1, del Dlgs 14/2019 prevede che «I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso». In base al successivo comma 5, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione si intendono rassegnate per giusta causa secondo quanto disposto dall’articolo 2119 del codice civile, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e con diritto al trattamento Naspi a mente dell’articolo 190.

In via ordinaria, l’articolo 6 del Dlgs 22/2015 prevede che la domanda di Naspi deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con la circolare 21/2023, l’Inps ha tuttavia spiegato che, per consentire al lavoratore dimessosi nel periodo di sospensione di presentare utilmente la domanda di Naspi, il termine di 68 giorni decorre dalla data delle dimissioni e non da quella dell’effettiva cessazione del contratto.

La decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista nei casi del recesso del curatore e della risoluzione di diritto, ovvero quando il curatore, decorso il termine di 4 mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, non abbia comunicato il subentro nei rapporti di lavoro.

In questi casi, il termine di 68 giorni per la domanda di Naspi decorre: 1) nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione è pervenuta a conoscenza del lavoratore; 2) nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.

L’Istituto, rinviando alle particolari precisazioni già fornite con la circolare 94/2015, ha inoltre precisato che la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni, del recesso del curatore o della risoluzione di diritto del rapporto, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, oppure dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, nel caso in cui la medesima sia stata inoltrata successivamente all’ottavo giorno.

Unicamente per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nelle richiamate ipotesi tra il 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023, il termine di 68 giorni per la domanda di Naspi decorre dal 10 febbraio 2023. In questi casi, la prestazione, ove spettante, è corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni, del recesso del curatore o della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Per gli eventi intervenuti dopo il 10 febbraio 2023, sia la prestazione, sia il termine di 68 giorni decorrono secondo le ordinarie regole.

Nel precisare che saranno fornite ulteriori istruzioni operative per la gestione delle domande, l’Inps ha precisato che l’assicurato deve corredare l’istanza di Naspi con la lettera di dimissioni o di licenziamento. Resta onere delle Strutture territoriali verificare se l’azienda sia effettivamente in liquidazione giudiziale.

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