Dimissioni del lavoratore padre: quando spetta la NASpI.

È stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’indirizzo interpretativo che l’INPS fornisce con la circolare n. 32/2023 riguardo la fruizione del congedo di paternità obbligatorio (legge n. 92/2012, art. 4, comma 24, lett. a; legge n. 232/2016, art. 1, comma 354; legge n. 178/2020, art. 1, commi 25 e 363) e il relativo diritto di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. La tutela è prevista in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino.

Congedo obbligatorio del padre

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successive alla nascita del bambino, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo cui il lavoratore può invece avere diritto, solo in sostituzione di quest’ultima, in presenza di situazioni particolarmente gravi che ne inibiscono il ruolo genitoriale, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Divieto di licenziamento e convalida dimissioni

Il D.Lgs. n. 105/2022 è intervenuto anche in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare, è vietato il licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica dunque anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Già nella sua formulazione originaria, pre decreto Conciliazione, la norma prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’art. 28 del Testo Unico. Ad oggi, per effetto della novella di cui al D.lgs n. 105/2022, la tutela è estesa anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio reso strutturale con l’art. 27-bis.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, è previsto il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Proprio questa disposizione si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

Tipologie di congedo ammesse alla tutela

Poiché, come più volte osservato in dottrina, il testo normativo del D.Lgs. n. 105/2022 si riferisce genericamente al “congedo di paternità”, è l’INPS a provvedere alla qualifica dei termini di riferimento della tutela, individuandone quale destinatario il lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

Domande di NASpI

Posto il rafforzamento delle tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

L’INPS precisa altresì che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri, a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte dall’Istituto, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente.

Procedura di convalida delle dimissioni

Ai fini della convalida delle dimissioni rese nel periodo tutelato, è possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza” presentando il modello di richiesta reso disponibile online dall’ente, al fine di accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.

Al modulo, che va trasmesso tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza in base alla residenza del lavoratore o della lavoratrice istante. occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione.

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