Decreto Lavoro: premio docenti e studenti da denunciare entro novembre

L’INAIL, con la circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, interviene in merito all’assicurazione dei docenti, alunni e studenti resa obbligatoria dal decreto Lavoro.

Soggetti tutelati

Ai fini dell’applicazione della previsione sono compresi nell’assicurazione le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Alternanza scuola lavoro

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Le principali prestazioni sono le seguenti

1) prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

Modalità di assicurazione

Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli insegnanti è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario

La comunicazione del numero di alunni e studenti deve essere effettuata tramite l’apposito servizio online di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, risulta uguale a 2,92 euro26.

L’INAIL, sulla base della comunicazione effettuata entro il 30 novembre, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti per l’importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

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