Decreto alluvioni: istruzioni per la sospensioni dei termini per i ricorsi amministrativi

Con la circolare n. 43 del 25 settembre 2023, l’INAIL fornisce le istruzioni per l’applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. Si tratta degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio nei territori delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì- Cesena.

Sospensione ricorsi amministrativi

Ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Nel provvedimento trovano conferma anche la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti con residenza o sede legale e operativa nei territori colpiti dall’evento meteorologico. Ma anche la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2023, per le impugnazioni e la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio fosse residente, domiciliata o con sede in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Restano sospesi, sempre dal 1° maggio al 31 agosto 2023, i procedimenti e i termini amministrativi – inclusi quelli sanzionatori – nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio avevano residenza, domicilio, sede operativa o legale nelle Regioni sopra menzionate.

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