Congedo straordinario per i genitori lavoratori in caso di DAD.

L’INPS, con la circolare n.2 del 12 gennaio 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in merito alla fruizione del congedo straordinario previsto sia a favore dei genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse), nonché a favore dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, il congedo in questione, spetta unicamente ai genitori lavoratori dipendenti e pertanto risultano esclusi dalla misura i genitori lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata. Si aggiunge altresì che, il congedo di cui trattasi, può essere fruito da un solo genitore, il quale deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, non deve svolgere lavoro in modalità agile ed inoltre, il figlio per il quale si fruisce del congedo, deve necessariamente frequentare la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado.

Per completezza d’informazione, si intende comunicare che, la durata massima del congedo coincide con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e per le giornate lavorative, ricadenti all’interno di tale periodo, sarà riconosciuta al lavoratore, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Infine, la presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web, il contact center integrato ed i Patronati.

Ad ogni modo, e certi di fare cosa gradita, si allega, alla presente, la circolare di cui trattasi.

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