COVID-19: le aziende alle prese con il vaccino.

L’art. 279 (D.L. 81/2008) del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TUSL) prevede, su conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura dello stesso medico competente. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, l’articolo in questione, non si limita solo a prescrivere la messa a disposizione dei vaccini efficaci ma impone, altresì, l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art.42 del già citato TUSL. Inoltre, nel medesimo articolo, si stabilisce che il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione, al lavoratore saranno assegnate, ove possibile, mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il datore di lavoro dovrà vigilare sul rispetto degli obblighi del medico competente, dovrà assegnare mansioni ai lavoratori esclusivamente in caso di idoneità e nell’affidare i compiti ai lavoratori, dovrà tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

Si intende oltremodo comunicare che, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) riconosce ai lavoratori fragili il diritto allo smart working fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

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