Corsi RLS: presenza obbligatoria senza deroghe.

Con l’interpello n. 3 del 14 giugno 2023, Il Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, pari 32 ore iniziali. Il dubbio posto in interpello riguarda la possibilità di assentarsi in misura non superiore al 10% rispetto.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla legge. Nel caso esaminato la durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La conclusione a cui perviene il Ministero è dunque che la durata del corso di formazione per il rappresentante della sicurezza per i lavoratori non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.