Contributo ex CUAF: i chiarimenti dell’INPS.

L’INPS, con il messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esonero dal versamento del contribuito ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) e l’istituzione dell’assegno unico e universale. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che a partire dal 1° marzo 2022, è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, quale beneficio economico erogato mensilmente da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo, a favore dei nuclei familiari, in base alla condizione economica.

Si ritiene opportuno comunicare, che dalla suddetta data, non sono più riconosciute le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari (AF). Tali prestazioni, però, restano in vigore per:

  • i nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi (ad eccezione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti, con età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, per infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di prestare lavoro, o nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e che non risultino titolari del diritto a pensione ai superstiti.

Pertanto, possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.

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