Contratto di rioccupazione.

Il D.L. 73/2021, meglio noto come Decreto Sostegni bis, ha introdotto con l’art. 41 una nuova forma di contratto di lavoro subordinato, valida a far data dal 1° luglio fino a tutto il 31 ottobre 2021 denominata “contratto di rioccupazione”.  A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, il contratto in questione, è finalizzato al reinserimento del lavoratore nell’ambito del mercato del lavoro dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante un progetto concordato con il dipendente della durata di 6 mesi.

Si intende inoltre chiarire che, per i datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari ad € 6000 annui. Si aggiunge, altresì che, il datore di lavoro incorre nella perdita e/o la revoca del beneficio contributivo quando:

  • licenzia il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante od al termine del periodo di inserimento;
  • licenzia per giustificato motivo oggettivo (individuale o collettivo) un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva ed inquadrato con il medesimo livello e categoria legale di inquadramento, del dipendente oggetto di sgravio, nei 6 mesi decorrenti dall’assunzione di quest’ultimo.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno comunicare che, in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

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