Contratti di solidarietà: sgravio contributivo anche con la Decontribuzione Sud.

L’INPS, con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022, ha fornito indicazioni riguardo lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà e Decontribuzione Sud. Il suddetto sgravio è connesso alla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria, e consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e per un periodo massimo di 24 mesi. L’incentivo, inoltre, è cumulabile con la Decontribuzione Sud.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà ma non sono soggette a tale riduzione le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Si aggiunge, altresì, che le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare ed applicare l’esonero sulla contribuzione residua datoriale.

L’INPS, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens devono valorizzare, entro il 16 luglio 2022 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 55 del 2022), all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • il codice causale di nuova istituzione “L983” nell’elemento<CausaleACredito>, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
  • il relativo importo nell’elemento <ImportoACredito>.

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