Contratti di solidarietà con CIGS 2021: requisiti e adempimenti per la fruizione dell’esonero contributivo.

La circolare INPS n. 40 del 5 aprile 2023 ha fornito le istruzioni a favore dei datori di lavoro per fruire della riduzione contributiva per le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché per le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

L’art. 6, c. 4, del D.L. n. 510/1996, prevede che i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, a una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione è del 35% (art. 5 del D.L. n. 34/2014 – c.d. decreto Lavoro).

Esonero contributivo: istruzioni INPS

Con la circ. n. 40/2023, l’Istituto ha fornito le istruzioni per l’applicazione della riduzione contributiva prevista nei confronti di quei datori di lavoro che sono stati autorizzati al CDS con intervento della CIGS e con accordi conclusi entro il 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda la misura effettiva della riduzione contributiva, che è possibile portare a conguaglio, gli importi riconosciuti con lo specifico decreto ministeriale che autorizza il trattamento di CIGS per la casuale contratto di solidarietà rappresentano la misura massima dell’agevolazione di natura contributiva che il datore di lavoro può utilizzare.

Operativamente e in estrema sintesi, per ogni mese, i datori di lavoro avranno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Adempimenti e modalità di recupero dell’agevolazione in Uniemens

Per quanto riguarda la procedura da seguire, il datore di lavoro deve richiedere la riduzione contributiva all’INPS, che andrà ad assegnare il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Per quelle aziende che hanno diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (VIG) per la fruizione del beneficio spettante.

L’istituto, in continuità con le istruzioni già fornite negli anni precedenti, conferma che non sono soggetti a riduzione contributiva:

– il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, c. 8 e 14, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile” previsto all’art. 1, c. 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ricorda, inoltre, che per fruire dell’agevolazione contributiva, il datore di lavoro deve essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e il rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Cumulabilità con altre agevolazioni – riduzioni contributive

In continuità con la prassi degli anni precedenti, si conferma che il beneficio in questione, in linea generale, è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

Tale esonero, infatti, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni.

Pertanto, nel calcolo del beneficio contributivo spettante, i datori di lavoro dovranno calcolare e applicare il beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

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