Consorzi di bonifica: contribuzioni minori

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 104 del 14 dicembre 2023 per effettuare un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.

Contribuzione malattia

L’obbligo contributivo per il finanziamento della assicurazione malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.

Contribuzione maternità

E’ previsto il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

NASpI

I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova

Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

È altresì dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Fondo di integrazione salariale

I Consorzi di bonifica, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra I beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà ma rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, detti datori di lavoro sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS.

A decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, per i Consorzi di bonifica che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80%.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens l’Istituto rammenta che, in via generale, i

datori di lavoro interessati devono utilizzare i seguenti Tipo contribuzione:

– “00” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS al FPLD;

– “64” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD;

– “71” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD e per i quali è escluso il contributo al Fondo di garanzia.

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