Congedo parentale: indennità maggiorata fino all’80% in busta paga.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 16 maggio 2023 con cui recepisce la disposizione della legge di Bilancio 2023 che prevede l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La disposizione si applica in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità in data successive al 31 dicembre 2022.

Caratteri di spettanza

La disposizione prevede l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. In questo caso la struttura dell’indennità prevista è articolata come di seguito rappresentato: due genitori fruiscono, per lo stesso figlio minore di 6 anni, di un periodo di 15 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80% + 8 mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale + 2 mesi indennizzati, nel rispetto della condizione reddituale.

Esempio a)

Figlio nato il 15 novembre 2022;

Termine congedo di maternità: 15 febbraio 2023;

Congedo parentale padre: dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022: indennizzo 30%

Congedo parentale padre dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023: indennizzo 80%.

Alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.

Esempio b)

Figlio nato il 15 settembre 2022;

Congedo di maternità posticipato: dal 15 settembre 2022 al 15 febbraio 2023;

Congedo parentale padre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022: indennizzo 30% + 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023: indennizzo 30%

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

Esempio c)

Figlio nato il 15 agosto 2022 – decesso della madre lavoratrice dipendente;

Congedo di paternità (periodo residuo non fruito dalla madre) dal 16 agosto al 15 novembre 2022;

Congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e dal 9 al 13 gennaio 2023

Congedo parentale indennizzato padre 80%.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

– tramite il portale istituzionale nella sezione “Congedi, permessi e certificati”;

– tramite il Contact center integrato;

– tramite gli Istituti di patronato.

Esposizione nel flusso UniEmens

L’INPS ha indicato i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:

– “PG0”, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato in misura dell’80 per cento della retribuzione;

– “PG1”, per il congedo parentale in modalità giornaliera indennizzato in misura dell’80 per cento della retribuzione.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi.

E’ prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

A partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di “DenunciaIndividuale” “InfoAggcausaliContrib”:

– il CodiceCausale “L328”;

– l’Elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” con il codice fiscale del minore;

– l’Elemento “AnnoMeseRif” di riferimento della prestazione anticipate;

– l’Elemento “ImportoAnnoMeseRif” della prestazione conguagliata.

Esposizione in ListaPosPA

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare a partire dalla denuncia di competenza luglio 2023, i seguenti codici Tipo Servizio:

– “3T” per il congedo parentale in modalità giornaliera indennizzato all’80 per cento della retribuzione;

– “3U” per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato sll’80 per cento della retribuzione.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.