Congedo parentale e di paternità: quali sono e come utilizzare i codici evento e conguaglio in Uniemens.

Il D.Lgs. n. 105/2022, orientato ad una migliore conciliazione della sfera lavorativa e domestica nell’ottica di una condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, ha apportato significative modifiche agli articoli dal 32 al 34 del D.Lgs. n. 151/2001, quale “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Le novità principali rilevano anzitutto un incremento dell’arco temporale nel quale è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, dai 6 anni del figlio – o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento – ai 12 anni di vita, ovvero l’estensione del periodo di congedo indennizzato da 6 mesi a 9 mesi totali.

In concreto, per ciascun figlio, fino ai 12 anni di età, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi, cosiddetto congedo parentale. Complessivamente i due genitori non possono eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il caso in cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei genitori è elevato a 11 mesi.

In linea con le previsioni e la ratio di cui al D.Lgs. n. 105/2022, l’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 dispone in favore del padre lavoratore, un periodo di astensione dal lavoro pari a dieci giorni lavorativi, fruibili a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro il quanto mese di vita del bambino.

I giorni di congedo rappresentano un diritto anche in caso di adozione o affidamento: in tal caso il quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore, ovvero, dall’ingresso del minore in territorio italiano per quanto riguarda le adozioni internazionali.

Questioni operative

Se la normativa può sembrare chiara, l’operatività potrebbe non esserlo.

Deve rilevarsi, in effetti, con il messaggio INPS n. 659 del 13 febbraio 2023, l’Istituto ha ravvisato la necessità di adeguare le istruzioni riguardanti i flussi Uniemens alle modifiche introdotte dalla recente normativa in materia di congedi parentali e congedo di paternità. Per tale ragione, con decorrenza dai flussi di competenza del mese di aprile (successivamente posticipato a maggio 2023 come comunicato dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dell’11 aprile 2023), sono state introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che si aggiungano a quelli vigenti.

Di seguito si riportano le principali novità in materia:

Denuncia individuale, <TipoCoperturaGiorn>, <Giorno>PD0, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino;
PD1, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino;
PE0, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7,8,9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
PE1, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7,8,9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
PB0, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10,11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale; Viene prevista la contribuzione figurativa sulla retribuzione convenzionale (art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001);
PB1, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10,11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Anche in questo caso viene prevista la contribuzione figurativa sulla retribuzione convenzionale (art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001);
TB0, indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria oltre ii 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia 10,11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Viene prevista la contribuzione figurativa sulla retribuzione convenzionale (art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001);
Rimangono validi i codici: a) MA2, che indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità giornaliera indennizzato entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino; b) MA0, che indica i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.

I codici evento MB0 e MB2 rimangono in vigore esclusivamente per i congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Per quanto riguarda le novità in materia di congedo di paternità obbligatorio, i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 vengono valorizzati con il codice evento di nuova istituzione:

Denuncia individuale, <TipoCoperaturaGiorn>, <Giorno>PF1, indica la fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022;
Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il significato di “periodo di congedo di maternità e di paternità alternativo, ex artt. 16, 17, 20 e 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi di cui sopra introdotti a partire da aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, come di seguito riportato:

<InfoAggcausaliContrib>L320, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno di vita del bambino e fino al dodicesimo”, codice evento PD0;
L321, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”, codice evento PD1;
L322, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7,8,9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”, codice evento PE0;
L323, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7,8,9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”, codice evento PE1;
L324, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i nove mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10,11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino”, codice evento PB0;
L325, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10,11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino”, codice evento PB1;
L326, avente il significato di “conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10,11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino”, codice evento TB0 (oraria), TB1 (giornaliero);
L327, avente il significato di “conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27.bis del d.lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”, codice evento PF1.
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