Congedo padri e parentale: a chi spetta e come richiederlo.

L’INPS, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, recepisce le disposizioni introdotte in materia di work life balance dal D.Lgs. n. 105/2022 e ne fornisce le relative istruzioni applicative in ordine al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, alla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Congedo di paternità obbligatorio

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio consiste nell’astensione dal lavoro, nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino, per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione globale giornaliera, mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’INPS.

Congedo parentale nel settore privato

Il D.lgs n. 105/2022ha aumentato da sei a nove mesi il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, nonchè l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

A ciascun genitore spettano tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi

Il D.lgs n. 105/2022. riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale: la possibilità di fruizione dei tre mesi di congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (13 agosto 2022).

Maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

E’ introdotta la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, previo accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Per potere indennizzare i “periodi antecedenti di maternità” è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.

Durante tali “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.

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